Tassa di successione e imposte indirette per la cessione gratuita alla società in house
Nell'ambito di un Progetto Regionale di Sviluppo, dove immobili, realizzati dai Comuni attuatori ed assegnati a ditte assegnatari sulla base di Convenzioni, sono acquisiti in proprietà a titolo gratuito (quale adempimento traslativo dell'obbligazione gravante in capo al Comune in forza di Convenzione) da parte della Regione per essere successivamente ceduti, sempre gratuitamente, ad una Società in house che dovrà gestire gli stessi in esecuzione di un mandato senza rappresentanza (ovvero la Società agisce in nome proprio e per conto della Regione), il trattamento ai fini delle imposte indirette, secondo la Risposta n. 592/2021 è il seguente:
a) la cessione dal Comune alla Regione a titolo gratuito è esente da imposta di successione, ai sensi dell'articolo 2, comma 47 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 (TUS). Con la reintroduzione delle imposte di successione e donazione sono stati equiparati, dal punto di vista fiscale, gli atti a titolo gratuito (diversi dalle donazioni, poiché privi dello spirito di liberalità) agli atti a titolo donativo (aventi spirito di liberalità). La cessione avviene in favore della Regione, ed è esente dall'imposta di successione e donazione, come dispone l'articolo 3 del citato TUS, così come, per rinvio, da imposta ipotecaria (cfr. risoluzione 5 novembre 2007, n. 311) e catastale (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347);
b) l'atto che trasferisce gli immobili a titolo gratuito dalla Regione a favore della società assume rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali, ai sensi dell'art. 1 del TUS, secondo cui «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi».
Tale soluzione prescinde, quindi, dalla circostanza che tra il cedente e il cessionario sussista un rapporto di mandato senza rappresentanza, disciplinato dall'articolo 1705 e ss. del codice civile; il TUS non prevede alcuna specifica disposizione per i trasferimenti effettuati nell'ambito di tali rapporti contrattuali.
Ne consegue che il trasferimento di immobili, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della Regione a quella della Società è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 47, del citato decreto legge n. 262 del 2006, con applicazione dell'aliquota prevista nella misura dell'8 per cento dal successivo comma 48.
Sono quindi dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, del 2 e 1 per cento, rispettivamente ai sensi degli articoli 1 Tariffa allegata al TUIC e 10 del TIUC.