TARSU/TIA: il comune risponde verso la provincia per le quote non riversate

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, con sentenza 15 aprile 2026, n. 99 ha accolto il ricorso della Provincia di Caserta nei confronti di un Comune e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, condannandoli in solido al pagamento di circa € 25.000, oltre interessi, per le quote TARSU-TIA di competenza provinciale non riversate per il triennio 2010-2012. La pretesa creditoria traeva origine da un'ordinanza-ingiunzione provinciale del dicembre 2018, non opposta dal Comune, che richiedeva il pagamento dovuto della quota provinciale della tassa rifiuti.

La Corte ha richiamato l'art. 11, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 195/2009 (convertito in legge n. 26/2010), secondo cui spetta al Comune il compito di determinare la TARSU e la TIA sulla base di due distinti costi di competenza, comunale e provinciale, provvedendo all'emissione verso i contribuenti di un unico titolo di pagamento. Il soggetto incaricato della riscossione è a sua volta tenuto a trasferire, entro venti giorni dall'incasso, le quote spettanti a ciascun ente sui rispettivi conti dedicati.

Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione non opposta era divenuta titolo esecutivo e il debito risultava incontestato nell'an e nel quantum, non avendo il Comune, rimasto contumace, fornito prova dell'avvenuto riversamento integrale delle somme di spettanza provinciale. La Corte ha pertanto ritenuto pienamente fondata la pretesa della Provincia, confermando che il mancato adempimento degli obblighi di calcolo e di riversamento previsti dalla norma legittima l'azione di recupero da parte dell'ente creditore.

La decisione ricorda agli enti locali, anche a distanza di anni dalle annualità di riferimento, la persistenza degli obblighi di corretta quantificazione e tempestivo riversamento delle quote TARSU/TIA di pertinenza provinciale, e la conseguente esposizione debitoria in caso di inadempimento, anche nei confronti del soggetto incaricato della riscossione.