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TARSU: quando sussiste l’esenzione?

In tema di TARSU, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 368 del 10 gennaio 2022 ha nuovamente precisato che “il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), - indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali) e, per di più, del potere di assimilazione spettante all'Ente locale, - e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19”

Vi è di più, “la causale di esenzione dalla TARSU, posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alle superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi («allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), costituisce deroga alla regola generale (di cui allo stesso d.lgs. n. 507, cit., art. 62, c. 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v., ex plurimis, Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), ed integra, pertanto, il contenuto di un'eccezione «i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare» (così Cass., 19 aprile 2019, 11035)”.

Con la decisione richiamata la Suprema Corte ha colto l’occasione per sottolineare che “lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all'attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass., 11 agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996, n. 1242)” e che il riferimento alla nozione di superficie “ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi”, di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, deve essere inteso nel senso che l'esclusione dalla tassa riguarda la sola “parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali”.