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TARSU - la tariffa può dipendere dall'attività che viene svolta nell'immobile

In tema di TARSU, la Corte di Cassazione con sentenza n. 14404, del 23 maggio scorso, ha affermato: “l’applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara l’area scoperta adibita a parcheggio all’area coperta adibita garage, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale( v. Cass. n. 11545/2022, non massimata; Cass. n. 5358/2020; Cass. n. 5355/2020, massimata; Cass. n.. 33545 del 2019; Cass. 8308 del 2018; Cass. n. 16175 del 03/08/2016). Tanto più che il regolamento comunale ha utilizzato i criteri stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. “metodo normalizzato”), nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, commisurando la tariffa alle quantità (e qualità) media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia dell’attività svolte, nonché al costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti; difatti, la tabella 4 del predetto d.P.R. individua una unica categoria per autorimesse e magazzini senza vendita diretta(v. Cass. n. 6924/2024; Cass. 5504/23; Cas. n. 1003/2023)”.

La Cassazione aggiunge: “la riconduzione del parcheggio scoperto nella categoria tariffaria dei magazzini, depositi, garages, autolavaggi è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti ad una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (l’uso dell’area con veicoli, dove i garages producono normalmente più o meno la medesima quantità di rifiuti di un parcheggio scoperto).” di conseguenza: “la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass. del 23.02.2023, n. 5687)”.