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Tariffe TARI sale da gioco

È illegittima la delibera tariffaria TARI nella parte in cui prevede l’applicazione di una tariffa elevata per le sale giochi, tariffa più alta tra quelle stabilite per le utenze non domestiche, in assenza di un’adeguata istruttoria e congrua motivazione. Così è stato stabilito dal TAR Campania con la sentenza n. 2851 del 26/4/2022, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da una società titolare di una sala giochi, la quale impugnava gli atti e provvedimenti relativi alle tariffe TARI per il 2021 deducendone l’illegittimità per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Nel caso di specie, nel luglio 2020 perveniva alla società ricorrente un avviso di pagamento, a titolo di acconto, della TARI 2020 per l’importo di € 17.284,00 con applicazione alla categoria di utenza non domestica “Sale giochi e scommesse” della tariffa di € 25,70/mq. Con deliberazione consiliare il Comune determinava e approvava le tariffe TARI relative all’anno 2021, reiterando quelle vigenti per l’annualità 2020, inviando ancora alla società l’avviso di pagamento dell’acconto TARI per lo stesso importo.

Il TAR, accogliendo i motivi del ricorso volti a censurare la mancanza di una adeguata istruttoria e l’acritica riproposizione delle tariffe per il 2020, ha sostenuto che “la determinazione delle tariffe TARI deve essere preceduta da una pertinente istruttoria, “sul piano metodologico e delle rilevazioni fattuali”, ed essere assistita da congrua motivazione, che dia conto dell’iter con cui si è pervenuti ad assoggettare a uno specifico valore l’utenza in questione”. Inoltre, “I provvedimenti relativi alle tariffe TARI devono essere caratterizzati da “una congruenza esterna”, nel senso che “devono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall’Amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio”. Il potere dell’ente locale di determinare la tariffa non può all’evidenza sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo di motivazione.

La determinazione delle tariffe deve quindi assicurare una proporzionata ripartizione del costo del servizio tra le diverse utenze, palesando l’omogeneità tra categorie tendenzialmente assimilabili.
Mentre, nella fattispecie è stata applicata la tariffa più elevata tra quelle stabilite per le utenze non domestiche.
Le ragioni della scelta non sono evincibili (apparendo piuttosto che il Comune reiteri le tariffe, senza alcuna motivazione), né appare giustificata dalla maggiore produzione di rifiuti rispetto alle altre utenze non domestiche.

Per questi motivi, il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e per l’effetto ha annullato in parte la deliberazione del Consiglio Comunale limitatamente alla tariffa oggetto della controversia.