← Indietro

Tariffe TARI per B&B

I Comuni possono stabilire particolari tariffe (nella specie quella relativa all'attività alberghiera senza ristorazione) per la TARI per le unità immobiliari adibite all'uso di bed and breakfast differente e superiore rispetto alla tariffa abitativa ordinaria.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.15545/2022 che ha respinto il ricorso di un contribuente, il quale impugnava un avviso di pagamento relativo alla TARI per l'anno di imposta 2017, affermando che illegittimamente il comune applicava alla sua attività di bed & breakfast la tariffa TARI riservata alle attività alberghiere.

Tuttavia, secondo la Corte “dato che l' attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all'utenza residenziale - ha correttamente assimilato l'attività di bed and breakfast a quella alberghiera, perché da qualificarsi entrambe come imprenditoriali in quanto volte ad offrire un servizio sul mercato e come tali necessariamente esercitate professionalmente e con la relativa diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.”.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto legittimo da parte del Comune istituire, pur nell'ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l'uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale.

Infatti, l'attività di bed and breakfast determina inevitabilmente, anche in ragione del rapido avvicendamento delle persone nell'immobile in considerazione della usuale brevità dei soggiorni in strutture quali alberghi e bed and breakfast, una maggiore produzione di rifiuti rispetto a quella che produrrebbe la stessa abitazione ove fosse adibita a privata abitazione, con la conseguenza che una maggiore tariffa per la TARI rispetto a quella prevista per le civili abitazioni risponde ai principi costituzionali di capacità contributiva, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, nella sua declinazione secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente differenziata situazioni differenti (Cass. n. 3323 del 2021; Corte cost. n. 90 del 2018), essendo l'imposta TARI correlata alla capacità dell'immobile di produrre rifiuti.

Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso del contribuente dichiarandolo infondato e inammissibile.