Tariffa rifiuti: rilevante IVA il contributo al gestore per le riduzioni Covid
E' rilevante IVA il contributo che il Comune eroga direttamente il gestore della Tariffa rifiuti (di natura corrispettiva) a fronte delle riduzioni tariffarie stabilite a favore delle utenze non domestiche per l'emergenza Covid. Il contributo non configura, come ritenuto dal Comune, un mero trasferimento di fondi a titolo di indennizzo a seguito dell'emergenza pandemica (esente da ritenuta ex art. 10bis D.L. 137/2020), bensì l'integrazione del prezzo dovuto per la prestazione di servizio resa nei confronti dell'Ente e remunerata tramite le tariffe pagate dagli utenti.
Il Comune sosteneva, altresì, che non poteva essere emessa nei propri confronti alcuna fattura con addebito dell'IVA e dell'addizionale provinciale poiché non può essere paragonato all'utente finale.
Di diverso avviso l'Amministrazione delle entrate, nella Risposta n. 402/2021: il contributo riconosciuto dal Comune al gestore della Tariffa corrispettiva di cui all'art. 1 c. 668 L. 147/2013 a fronte delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza Covid, si "configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune con la citata delibera. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti).
Da quanto evidenziato nella delibera comunale, come detto, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l'importo della riduzione accompagnandola con la dicitura " sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19"evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l'entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell'operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la sovvenzione deliberata e versato dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell'operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un'integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune.
Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all'emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente. Tale contributo-sostegno deve essere, quindi, fatturato dal gestore in regime di split payment."
Rilevante appare, nel caso di specie, il contenuto convenzionale, dove si prevede, a fronte dell'erogazione del servizio, un corrispettivo costituito "dalla tariffa riscossa nei confronti degli utenti del medesimo servizio" . Le parti davano altresì atto che "non sussistendo all'atto della stessa convenzione le condizioni giuridico normative per il concreto esercizio della potestà tariffaria da parte dell'Agenzia, i corrispettivi per l'erogazione del servizio saranno corrisposti al gestore da parte degli utenti del medesimo servizio nei territori delle amministrazioni comunali che abbiano dato corso all'applicazione della tariffa di cui al d.P.R. n. 158 del 1999".