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TARI – Tariffe più alte per i parchi termali

Il TAR di Napoli, con la sentenza n. 6109 dello scorso 7 novembre, ha chiarito che i Comuni, applicando il c.d. “metodo normalizzato”, possono "commisurare la tariffa alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”, in conformità con il principio comunitario “chi inquina paga” giacché questo “non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani”.

Il Tribunale amministrativo proseguiva, quindi, chiarendo che “il regolamento comunale individua le categorie di utenze non domestiche per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, differenziando tra le stesse gli stabilimenti balneari dai parchi termali, sul presupposto che le attività ivi svolte risultano produrre differenti quantità di rifiuti (a parte il rilievo che la ricorrente svolge all'interno del proprio parco anche l'attività di ristorazione, ciò ulteriormente confermando che la sua disciplina non può essere ricondotta a quella degli stabilimenti). Infine, non è secondario rilevare che la categoria c.d. balneari viene applicata dall'amministrazione resistente per la parte del parco in cui effettivamente si svolge tale attività”.

La parte ricorrente, nel caso di specie, lamentava l’erroneo inquadramento dell’attività esercitata, a suo avviso non rientrante nelle categorie di utenza non domestiche e riconducibile, piuttosto, a quella di stabilimento balneare. Tuttavia, il TAR ha invece evidenziato come “il regolamento prevede un'apposita tariffa per i parchi termali, per cui non occorre ricercare un'attività analoga a cui fare riferimento, non essendovi alcun vuoto di previsione in ordine ai parchi termali. In particolare, le tabelle approvate dall'Ente prevedono espressamente un'attività riconducibile a quella […] di Parco Termale. Peraltro, la gestione di Parco termale è attività diversa da quella di gestione di stabilimento balneare dal momento che produce una maggiore quantità di rifiuti, mentre la chiusura stagionale è una scelta non obbligata del gestore”.