TARI: schema decreto correttivo al D. Lgs 116/2020
Il 27 settembre scorso è stato inviato alla Commissione Europea lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L’intervento normativo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell’ambiente (parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), apportando importanti novità in materia di rifiuti.
In particolare, il decreto interviene per risolvere la questione legata ai rifiuti agricoli, di cui fanno parte anche quelli delle attività agrituristiche, i quali attualmente devono considerarsi rifiuti speciali secondo il combinato disposto degli artt. 183, comma 1, e 184, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 152/2006 e come tali esclusi dalla TARI.
Lo schema di decreto correttivo al Dlgs 116/2020 chiarisce che i rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali devono essere considerati rifiuti urbani e conferibili al servizio pubblico.
Inoltre, il decreto introduce una riduzione obbligatoria della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio per i rifiuti organici prodotti dalle medesime.
Per quanto concerne la gestione degli imballaggi usati secondari e terziari e dei relativi rifiuti, il decreto prevede la possibilità di poterli conferire al servizio pubblico ovvero ad altri soggetti autorizzati, al fine di avviarli al recupero.
Per ultimo con riferimento al trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività industriali, il decreto specifica che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, con esclusione però di quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.
Si ricorda che dalla data di notifica del decreto decorrono i tre mesi del periodo entro il quale la Commissione Europea (CE), o altri Stati membri, possono esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo italiano. Decorso tale termine e solo a seguito del nulla osta a procedere, lo Stato italiano potrà adottare il decreto.