TARI, riduzioni Covid subito applicabili anche se si confermano le tariffe 2019
In merito alla possibilità di applicare riduzioni TARI per i soggetti maggiormente colpiti da Covid, utenze domestiche e utenze non domestiche, si è soliti pensare di istituirli nella Tari 2020 in sede di regolamento.
In realtà possono essere istituiti in sede di delibera di approvazione delle tariffe TARI (scadenza portata al 31 luglio dal DL rilancio) ed anche da parte dei Comuni che hanno deciso di far valere l’opzione prevista dal comma 5 art. 107 DL 18/2020, convertito in Legge 27/2020, ovvero di applicare per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI che sono state applicate nell'anno 2019.
Lo conferma chiaramente una nota dell’Ifel già presentata nelle nostre news, dove è evidenziato "Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019".
Le agevolazioni sono immediatamente applicabili alle prime rate TARI da pagarsi anche prima del 1 dicembre 2020 (modifica introdotta dal DL 34/2019 art. 15 bis ("i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato").
Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l’anno precedente" -prosegue l’Ifel – "si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria. Una diversa lettura, infatti, porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l’importo invariato rispetto all’anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravi economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori. Si deve, quindi, ritenere che le riduzioni deliberate dal Comune siano immediatamente efficaci, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre"