← Indietro

TARI: quando esonerare l'area parcheggio

Un Ente, che nel proprio regolamento abbia espressamente previsto l’esonero di “aree che non posso produrre rifiuti per loro natura o per particolare uso cui sono abitualmente destinate”, può non applicare la TARI alle aree destinate alla viabilità di un parcheggio interrato, sottostante un supermercato.

E’ quanto riportato nella pronuncia della Cassazione n. 21703 del 08/07/2022.

Nel caso specifico, i giudici hanno esaminato e accolto il ricorso proposto da una grande catena di supermercati contro un avviso emesso dal Comune, relativo alla Tari anno 2016. Oggetto del contendere è un’area di proprietà della società destinata a “viabilità” in un parcheggio interrato.

Già nel precedente grado di giudizio, la CTR aveva accolto il ricorso della società ritenendo “indubbio che le aree destinate a viabilità che siano situate in un parcheggio esterno o interno o non producono (secondo la comune esperienza) quantità apprezzabili di rifiuti”;

Nella pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato quanto affermato dall CTR e ricordato che in materia di TARI con i commi 659 e 660, la legge 147/2013 ha dato facoltà ai Comuni di prevedere “con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ... riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo”

Al comma 660 si legge, inoltre: Il comune può deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659”.

Nel caso specifico il Comune aveva emanato, nel proprio regolamento TARI, un articolo che stabiliva: “non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati”.

Dunque, secondo la Cassazione esistono tutti i presupposti affinché la richiesta della società di esonero dalla TARI possa essere accolta.