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TARI: presunzione della produzione di rifiuti e onere della prova

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. del 26 gennaio 2022 ha precisato che: “il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 17032 del 2021; Cass. n. 12979 del 2019)”.

Con la decisione richiamata, la Cassazione afferma che la presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti può essere superata solo dall'allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l'immobile insuscettibile di produrre rifiuti.

Nel caso specifico di una autorimessa, la risoluzione del rapporto di locazione e il distacco delle utenze, sono fatti che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie, pertanto le stesse non sono idonee a superare la presunzione di legge.

Infatti, la Suprema Corte sottolinea che l’impossibilità per il locale di produrre rifiuti per sua natura o per il particolare uso non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice “essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione":