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Tari: onere della prova a carico del contribuente per gli imballaggi terziari

Per poter dimostrare di essere esonerati dal pagamento della tassa rifiuti con riferimento alle superfici produttive di rifiuti da imballaggi terziari, è necessario dimostrare di aver provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, come ha affermato la sentenza n. 10029 del 29/3/2022 la Cassazione.

Importante è la qualificazione dei rifiuti prodotti, in quanto potrebbero appartenere alla categoria degli imballaggi terziari. L’onere probatorio spetta al contribuente, il quale deve fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile.

La società deve fornire la prova di avere provveduto all' effettivo smaltimento dei rifiuti mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture; la ratio della esclusione della imposta, è proprio quella di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti.