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TARI - l'inidoneità del locale a produrre rifiuti

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, con Sentenza n. 1168/2023, del 29/12/2023, in materia di TERES/TARI, ha osservato:

per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31743/2018, e da ultimo, Cass. 7152/2019), affinché un immobile possa fruire dell’esenzione, è necessario che il locale sia oggettivamente inutilizzabile e non soggettivamente inutilizzato. Il contribuente non ha mai fornito la prova dell’inidoneità del locale a produrre rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni di inutilizzabilità, limitandosi a rilevare lo stato di inattività della società titolare dell’immobile il quale risulta a tutt’oggi servito dall’utenza dell’acqua“.

Così si è espressa la Corte, a seguito di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva, tra l’altro, escluso la debenza del tributo (TARES/TARI) accogliendo l’eccezione relativa al difetto del presupposto legittimante l’imposizione del tributo, poiché relativo ad immobile da tempo non più utilizzato e non suscettibile di produrre rifiuti.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO, invece, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità della imposizione, non avendo il contribuente assolto l’onere della prova riguardo l’inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti.