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TARI - L’INAGIBILITA’ DEVE ESSERE DICHIARATA

La Corte di Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224, in materia TARI, ha stabilito che ”in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell’immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell’ambito della denuncia di detenzione dell’immobile al Comune, determina l’esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l’eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati (Corte di Cassazione - Sentenza n. 10545 del 2017)”.

Pertanto, la dichiarazione di inutilizzo diventa necessaria e, come già principio consolidato della giurisprudenza, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Altresì la Corte ha ribadito che, come previsto dall’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L’art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti; ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.