TARI, il riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche
Il TAR Puglia, con sentenza n. 1391 del 06 settembre 2022 ha respinto il ricorso di alcune categorie economiche avverso provvedimento PEF servizio rifiuti e tariffe TARI approvato dal Consiglio comunale, in basato, secondo i ricorrenti, su una arbitraria e indiscriminata ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, a danno di queste ultime.
Il Tribunale ha ricordato come la normativa TARI, nel disporre che la ripartizione dei costi avvenga secondo criteri di razionalità, impone di valutare, ai fini della ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le diverse fasce di utenza e dunque di stabilire le tariffe TARI non solo la quantità del rifiuto prodotto dalle singole fasce di utenza domestica e non domestica, ma anche la tipologia di servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria che, con riferimento alle utenze non domestiche, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti (e ulteriori prestazioni) e risulta, pertanto, certamente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze domestiche; anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, le valutazioni discrezionali effettuate dal Comune negli atti impugnati, in materia di ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le categorie delle utenze domestiche e non domestiche, peraltro identiche a quelle già assunte con riferimento sia all'anno 2014 che all'anno 2015 mai contestate, si palesano scevre dei lamentati profili di irrazionalità ed incongruenza, adeguatamente giustificate e tali da consentire ai cittadini di comprendere chiaramente l'iter logico seguito dal Comune per determinare la tariffa da pagare da parte di ciascuna categoria di utenze.