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TARI, il calcolo del FCDE da coprire con la tariffa

L’art. 14 comma 2 dell’Allegato A Delibera Arera 443/2019 – MTR, Metodo Tariffario Rifiuti - dispone in materia di accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità, lasciando però aperti diversi interrogativi, che cerchiamo di chiarire di seguito.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, la delibera Arera 443/2019 prevede che:

• nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 e smi;

• nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Quindi, in caso di Tari tributo è possibile inserire nel piano economico finanziario, di conseguenza  in tariffa, l’80% del FCDE, mentre il 20% sarà finanziato con mezzi di bilancio. In caso di TARI corrispettivo è possibile inserire nel PEF un accantonamento pari allo 0,5% dei crediti fino a formare un Fondo svalutazione crediti del 5%. Questa disposizione merita un approfondimento.

Soffermiamoci sul caso della TARI tributo. Occorre chiedersi come si calcola l’80% del FCDE. Teniamo presente che il Piano economico finanziario a base della TARI 2020 (anno n) è costruito sulla base dei dati contabili del 2018 (anno a-2). Quindi, iniziamo ad escludere che l’FCDE TARI da coprire con la tariffa sia calcolato facendo l’80% dell’importo FCDE definito per la competenza 2020.

La quota dell’80% da coprire con la tariffa sarà calcolata sui dati di consuntivo 2018 del Comune  riproporzionato sul limite massimo del 100% con il metodo ordinario (altrimenti si crea disomogeneità tra enti e tra componenti contabili all’interno dello stesso ente). Ma non basta ancora, poiché l’FCDE a consuntivo 2018 comprende accantonamenti per residui attivi anche di anni precedenti e per residui attivi anche di altre entrate, non solo TARI. Occorre scorporare le voci. Innanzitutto, bisogna fare la differenza tra FCDE 2018 riproporzionato al 100% e FCDE 2017 riproporzionato al 100%. Da tale differenza occorre dividere FCDE da TARI e FCDE da altre entrate. Un’alternativa può essere quella di scorporare subito FCDE da TARI dai due importi FCDE 2018 e FCDE 2017 e fare successivamente la differenza.

Un diverso metodo, si ritiene comunque parimenti valido, è calcolare l’80% di FCDE, da coprire con la tariffa 2020, sulla base dell’importo in conto competenza 2018 assestato, riproporzionato sulla base del 100%.

Per i Comuni che sono passati a tariffa puntuale corrispettivo, bisognerà calcolare la differenza tra Fondo Svalutazione crediti 2018 e Fondo svalutazione crediti 2017. Poiché tali enti non contabilizzano più la TARI corrispettivo a bilancio, passata al gestore, (a differenza degli enti che hanno la TARI tributo) tale calcolo sarà fatto prendendo in esame il bilancio del gestore.

Per  quanto riguarda l’inserimento nel PEF, con i relativi effetti sulla determinazione delle tariffe TARI, dei residui attivi inesigibili e delle perdite sui crediti, l’Allegato A della Delibera 443/2019 Arera prevede all’art. 9 comma 1 il richiamo per la TARI tributo alla normativa vigente, mentre per la TARI corrispettivo enuncia un principio ben preciso. In tale situazione è spiegato di considerare i crediti per i quali l’ente locale o il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondo svalutazione crediti o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Per la TARI tributo, il richiamo normativo ci porta a considerare le linee guida del MEF in ambito TARES 2013 per la predisposizione del relativo piano economico finanziario e calcolo tariffe, in base alle quali può essere inserito nel PEF un costo per perdita di crediti ne caso in cui i residui attivi siano rimasti privi di incasso dopo sei mesi dalla notifica della cartella esecutiva o dell’ingiunzione fiscale.

Per approfondimenti inviare mail a: info@gruppodelfino.it