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TARI – gestione autonoma del servizio rifiuti

Il contribuente è sempre tenuto al versamento della TARI anche quando abbia gestito in autonomia i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, debitamente attivati dall’Ente locale. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 21335 del 6 luglio 2022, precisando che, in tal caso, la tassa rifiuti deve essere corrisposta dal contribuente, in quanto la stessa è finalizzata al soddisfacimento di esigenze generali della collettività. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di una riduzione ove riesca a dar prova della sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione stessa. Infatti, grava sempre sul contribuente l'onere della prova di riduzioni ed esenzioni.

La Suprema Corte afferma tali principi, richiamando una decisione della Cassazione (Cass., Sez. 6-5, 13.7.2020, n. 14907), attraverso la quale è stato osservato che: "ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (Cass. n. 11451 del 2015); in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente - che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta sul presupposto che l'area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci - non potendo escludersi che l'area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione: Cass. n. 22130 del 2017); costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019)".