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Tari, esonero per produzione di rifiuti speciali

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 33863 del 17/11/2022, ha confermato che poter usufruire dell’esonero TARI previsto le superfici produttive di rifiuti speciali è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (principio già sancito da Corte Cassazione n. 21335/2022).