TARI, copertura agevolazioni in tariffa e con fiscalità generale
Permangono in alcuni Comuni perplessità di fronte alle possibili agevolazioni TARI per motivi legati all’emergenza COVID. Noi, in quanto osservatori privilegiati avendo l’onore di interloquire con centinaia di enti locali, abbiamo individuato delibere di riduzione ottimamente motivate e altre più generiche, che ora fanno sorgere qualche ulteriore dubbio alla luce della preoccupazione per “gli aiuti di Stato”
Riteniamo che il migliore inquadramento del problema sia stato affrontato dalla Nota 25 aprile scorso dell’IFEL, come sempre molto chiara. Ifel ricorda che:
1) Sotto il profilo generale si osserva che il prelievo sui rifiuti, sia esso articolato sotto forma di tributo (TARI) o di prelievo avente natura corrispettiva (Taric), deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”.
2) Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un’eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un’ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di “riduzioni atipiche” di tariffa , ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all’ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza, ma non esclusivamente, le utenze domestiche.
3) Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.
4) Altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle “riduzioni tipiche”, definite tali poiché individuate dalla legge, la cui attivazione ed entità sono in vario grado soggette alla potestà regolamentare comunale, pur con criteri predeterminati. A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Fanno parte di questa tipologia di riduzioni quelle previste per: avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati (art.1, comma 649, Legge 147/2013), mancato svolgimento del servizio (comma 656), zone non servite (comma 657). Nello stesso ambito ricadono anche le riduzioni facoltative previste dal comma 659: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, con riduzione tariffaria commisurata alla quantità di rifiuti non prodotti.
5) Le eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, potrebbero essere ascritte a una categoria di tipo “misto”. In primo luogo, infatti, non è possibile inquadrarle tra le riduzioni tipiche, in quanto - se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie - è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull’ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all’interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull’ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull’intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Pertanto, qualora si volesse riconoscere il carattere di agevolazione “tipica” all’ipotesi di riduzione, ad esempio, della parte variabile della tariffa sui rifiuti delle utenze non domestiche (in quanto correlata ad un minor servizio fruito dai beneficiari) commisurata ai mesi di chiusura, la relativa copertura all’interno dell’articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte dei quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell’emergenza epidemiologica. In questo caso, occorre un contributo finanziario esterno. Diversamente ragionando, in assenza di variazioni dei costi o in presenza di riduzioni delle entrate non direttamente proporzionate alla riduzione dei costi, si rischierebbe di contravvenire al principio comunitario “chi inquina paga”, perché il costo delle riduzioni sarebbe automaticamente posto a carico dei soggetti non beneficiari di tali riduzioni e in misura significativamente più marcata dei casi di perequazione tariffaria a sostegno di fasce di utenza deboli.
6) Si deve dunque ritenere che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente, quali ad esempio il Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020.
7) In merito al problema degli aiuti di Stato, in ogni caso di ricorda che, come illustrato nella Nota dell’Ufficio Studi del Senato, gli articoli da 54 a 61 del DL 34/2020 traspongono nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.