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TARI: chiarimenti su aree scoperte

In data 02/11/2021 la Corte di Cassazione ha chiarito, con decisione n. 31218, che gli spazi scoperti in cui viene svolta l’attività – come ad esempio aree adibite al movimento e magazzinaggio dei container – devono essere considerati come aree operative da tassare.

La controversia, su cui la Suprema Corte di è espressa, vede in oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi la TARI 2014 e 2017, da parte di una società la cui attività consiste nel noleggio e deposito di container.

Nella decisione si legge: “il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una “res” suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 17032 del 2021; Cass. n. 12979 del 2019). “

Dunque i giudici stabiliscono dei punti cardini, a sostegno della loro decisione, riconducibili all’obbligo da parte del contribuente di presentazione della “denuncia originaria o di variazione”, al presupposto impositivo e al fatto che, qualora sussista l’eventuale “impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993”, deve essere comprovata dal contribuente e “debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

In conclusione, quindi, le aree scoperte operative sono soggette a TARI, salvo dimostrazione del contribuente e riscontro da parte dell’Ente.