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TARI: arriva il “bonus sociale”

Come già anticipato, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Gennaio 2025, n.24 (G.U. n. 60 del 13/03/2025) recante il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.

L’obiettivo del presente decreto è quello di individuare i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il c.d. “bonus socialesarà riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

l’ISEE sarà l’indicatore utilizzato per “verificare” la situazione di disagio e dovrà essere non superiore a a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

L'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente”. (art. 3 comma 1)

Sarà l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, a stabilirne le modalità applicative. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione, ARERA, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, istituirà una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti.

La componente perequativa dovrà:

- rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto della componente variabile della spesa;

- essere uniforme l’applicazione sul territorio nazionale;

- prevedere meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.

A decorrere dal 01 Gennaio 2025, dunque, il bonus sociale per i rifiuti potrà essere riconosciuto in maniera automatica agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità e che soddisfino i requisiti indicati nel decreto.

ARERA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla societa' Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonche' le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, dovranno garantire l'applicazione delle agevolazioni agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte.