TARI Arera, dopo la proroga lavoro sui correttivi al PEF
Dopo l’annunciata, dal Vice Ministro Economia e Finanze, proroga al 31 luglio 2021, mediante DL che il governo approverà la settimana prossima, del termine ultime per approvare il regolamento TARI, il PEF e le Tariffe TARI, occorre approfondire tutte le possibili modifiche al PEF 2021, sulla base delle indicazioni di Arera.
La Delibera ARERA 238/2020 consente le seguenti modifiche al metodo tariffario rifiuti 2021:
Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:
- 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;
- 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;
- 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR
Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma precedente, può essere considerata la seguente componente aggiuntiva:
- 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹,𝑎 è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR
Dopo il comma 7.1 del MTR sono aggiunti i seguenti commi:
“7.1bis Per l’anno 2020, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 possono essere ricomprese le componenti 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 , definita al successivo articolo 7 ter, 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020 𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020 𝑒𝑥𝑝 , definite al successivo articolo 7 bis.
7.1 ter Per l’anno 2021, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 può essere considerata la componente 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 .”
Per gli anni 2020 e 2021 la componente 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall’Articolo 3 della deliberazione 158/2020/R/RIF.
Come ha bene evidenziato ANUTEL si può sintetizzare quanto segue:
Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:
𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2021e𝑥𝑝 è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo e si riferisce ai maggiori costi variabili per l’emergenza Covid.
𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021e𝑥𝑝 è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2. Tale componente può assumere valore positivo o negativo. Maggiori costi fissi per l’emergenza COVID.
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎e𝑥𝑝 è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1. Riduzioni Covid x utenza domestiche.
𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3. Riduzioni Covid x utenza non domestiche.
𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.