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TARI: area parcheggio in concessione

Un’area adibita a parcheggio data in concessione, è soggetta al pagamento della tassa rifiuti. E' quanto stabilito dalla Cassazione, con decisione n. 5073 del 16/2/2022, respingendo il ricorso di una società che gestiva un parcheggio a pagamento.

Il caso vede il gestore del parcheggio proporre ricorso in Cassazione eccependo, in particolare, la violazione di legge per mancanza del presupposto impositivo della detenzione di aree, a seguito della pronuncia sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale che confermava la soggezione a TARI dell’area adibita a parcheggio in concessione.

La Suprema Corte ha incentrato la motivazione del rigetto sul “presupposto impositivo della tassa rifiuti” sostenendo che sia costituito, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs.507/93, “dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune”.

I giudici hanno anche ribadito che, pur tenendo conto dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs.507/93, qualora ci siano i presupposti per l’esclusione dell’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, è necessario che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.

Nella specie, era stato accertato che il concessionario del servizio di parcheggio era detentore di quell'area destinata a parcheggio e, in quanto tale, era obbligato al pagamento del tributo ed inoltre non aveva dimostrato in alcun modo la non idoneità alla produzione di rifiuti.