Tari, ancora possibile applicare i coefficienti in deroga
Il DL 124/2019, all’art. 57 bis comma 1 ha prorogato, fino a diversa regolamentazione disposta dall’ARERA e in attesa di una revisione complessiva del D.P.R. n. 158/1999, relativo al metodo normalizzato per calcolare la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la modalità di misurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Come rilevato dalle note di Anci al provvedimento, l’art. 57 bis comma 1) DL 124/2019 "estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. Diversamente da precedenti proroghe, l’estensione della facoltà è stabilita "fino a diversa regolamentazione" disposta dall’ARERA".
Quindi può ancora essere utilizzato il sistema a parametri variabili o comunque sistema in deroga, come sotto riportato:
DL 124/2019 art. 57 bis comma 1:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"