TARI: alle pertinenze abitative la giusta attribuzione tariffaria
Con decreto del 19 aprile 2024 la Cassazione ha ritenuto illegittimo che un Ente, nel proprio regolamento comunale, possa stabilire l’applicazione della categoria tariffaria “Autorimesse e magazzini” per le pertinenze delle abitazioni “Cantine, garage, depositi”.
Nel caso specifico, l’Ente impositore aveva emesso un avviso di pagamento relativo alla TARI 2015 applicando alle pertinenze delle abitazioni (cantine, garage, depositi) la tariffa prevista per le utenze non domestiche (autorimesse e magazzini). Il contribuente aveva presentato ricorso contestando tale applicazione.
Nel primo grado di giudizio la Corte di Giustizia tributaria aveva respinto il ricorso, ritenendo che non si potesse intervenire nel merito perché “la tariffa costituisce espressione di volontà politica”;
Nel secondo grado di giudizio la Corte di Giustizia tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente, sostenendo l’illegittimità della norma prevista nel regolamento comunale, rilevando che nelle pertinenze dell'abitazione principale non si svolge alcuna attività produttiva e che si incorreva, altresì, nella violazione degli articoli 4 e 6 del Dpr 158/1999.
Il Comune insisteva proponendo ricorso in Cassazione.
A giudizio del Consigliere Delegato si è in presenza di un ricorso manifestamente infondato (articolo 380-bis del cpc), ed Egli ha ritenuto, dunque, possibile adottare la procedura accelerata, respingendo così le motivazioni dell’Ente impositore e sottolineando l’illegittimità della disposizione prevista nel regolamento comunale.
La Suprema Corte ha ricordato, altresì, che gli Enti non hanno alcun potere per modificare la fattispecie imponibile e incidere, conseguentemente, sul presupposto della tassa. La distinzione tra categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica si fonda principalmente sulla disomogenea potenzialità produttiva di rifiuti e da ciò scaturisce il fatto che non si possano utilizzare tariffe delle utenze domestiche per quelle non domestiche e viceversa.