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TARI: acquiescenza e diritto al rimborso

L’intervenuta acquiescenza, derivante dal pagamento spontaneo del tributo, non è preclusiva della possibilità di successiva richiesta di restituzione delle maggiori somme non dovute e versate. Così ha stabilito la CTR Lombardia con la sentenza n. 4084 del 11/11/2021 con la quale ha respinto l’appello proposta da un Comune.

Nel caso di specie, la contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, provvedeva a versare al Comune i tributi TARSU, TARES e TARI, da questo ultimo determinati con mero avviso di pagamento, avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi. Solo successivamente all'intervenuto pagamento delle somme richieste dal comune, la contribuente aveva avuto modo di avvedersi che i versamenti eseguiti erano parzialmente indebiti.

Precisa la commissione che ai sensi dell'art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell'intervenuto accertamento alla restituzione e che i termini dal legislatore assegnati al contribuente per la presentazione della richiesta di rimborso presuppongono, comunque, che il pagamento del non dovuto (di cui si chiede la restituzione) sia avvenuto spontaneamente. Di conseguenza, può ritenersi e riconoscersi la preclusione alla restituzione solo laddove il pagamento sia stato effettuato in forza di un atto impositivo di poi divenuto definitivo.

Tuttavia, nel caso di specie la commissione sottolinea che “i versamenti sono stati effettuati spontaneamente, in mancanza di alcun atto impositivo e/o immediatamente riscossivo, sicché, siccome correttamente ritenuto ed affermato dai primi giudici, nulla osta, in aderenza alle previsioni dello stesso legislatore, alla richiesta ed al riconoscimento alla restituzione delle maggiori somme non dovute invece versate”. Per queste ragioni la Commissione ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza impugnata.