TARI è illegittimo il PEF sovracomunale
Il Tar Emilia Romagna sezione II, con sentenza n. 926 del 21 novembre 2022, n. 926, ha evidenziato che il riparto dei costi per il servizio rifiuti va calibrato in ambito comunale e non sovracomunale.
La TARI è destinata alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. In relazione ad essa, ciascun Comune è tenuto a calcolare, mediante l’approvazione del piano economico finanziario, i costi che devono essere coperti con la TARI e, con la delibera di determinazione delle tariffe, a ripartire i suddetti oneri tra gli utenti.
Le tariffe TARI assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e si compongono di una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio - segnatamente, investimenti per le opere e per ammortamenti - e di una parte variabile, riconducibile alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
In materia di tassa sui rifiuti è illegittima la disposizione del piano economico finanziario della competente autorità d’ambito che ripartisca i costi complessivi per lo svolgimento del servizio tra gli utenti privati, tenendo conto dell’intero ambito sovracomunale e non di quello comunale, determinando uno squilibrio in danno del singolo ente locale ed in favore di altri.