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Tardivo riconoscimento del debito fuori bilancio

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera 52/2024, ha evidenziato, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, che è di tutta evidenza come il mancato tempestivo riconoscimento degli stessi entro l’esercizio in cui l’Ente ne è venuto formalmente a conoscenza (coincidente con la data in cui la sentenza viene notificata o comunque comunicata all’Ente), comporta che la relativa spesa venga impegnata non già nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile (anno di deposito della sentenza immediatamente esecutiva o, più verosimilmente, della sua notifica/comunicazione), bensì nell’esercizio in cui viene, tardivamente, riconosciuto il debito stesso.

D’altra parte, come noto, per gli enti locali è previsto un termine entro cui procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. È opportuno rammentare, infatti, che, secondo il combinato disposto dell’art. 194, comma 1, e dell’art. 193, comma 2, del TUEL, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare da adottarsi con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno.

Risulta, pertanto, di tutta evidenza che il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva in esercizi successivi a quelli di esigibilità della sottostante obbligazione o di esecutività del titolo giurisdizionale determina, in presenza di oneri non registrati contabilmente nell’esercizio di emersione del debito, neppure in termini di accantonamento del rischio, una non corretta e inveritiera rappresentazione della massa passiva del bilancio e, quindi, a cascata, della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente.

La Corte Conti invita, pertanto, l’Ente a riconoscere i debiti fuori bilancio entro i termini legislativamente previsti, attesa la diretta incidenza dei mancati impegni sul risultato di amministrazione, con riserva di verificare l’effettiva evoluzione della criticità riscontrata in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.