Tardiva approvazione del rendiconto impedisce assunzioni di personale
L'articolo 9, comma 1-quinquies, DL 113/2016 dispone che "Gli enti locali che non approvano il rendiconto di gestione entro i termini previsti dalla normativa vigente non possono effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale fino all’approvazione dello stesso."
Ne consegue la necessità di rispettare la scadenza del 30 aprile 2025 e del deposito in consiglio comunale non oltre il 20 aprile 2025 (principio di tempestività). Viceversa, se un ente locale non approva il rendiconto nei termini, opera il divieto assoluto di assunzione di nuovo personale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, indeterminato, collaborazioni, altro). Tale divieto permane fino a quando il rendiconto non viene approvato.
Naturalmente, la mancata approvazione del rendiconto nei temini fa scattare la ben più grave conseguenza dell’avvio di procedura che porta – in caso di perdurante inadempimenti - allo scioglimento del consiglio ex art. 141 comma 2 Tuel)