TAR PUGLIA: PRINCIPIO DI COPERTURA DEI COSTI IN SEDE DI REVISIONE TARIFFARIA
Il TAR Puglia - sez. di Lecce -, sez. III, con la sentenza n.480 del 31.03.21 ha fatto chiarezza sul principio di copertura dei costi (full cost recovery) in sede di revisione tariffaria.
Il principio è previsto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 2003, secondo cui “il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i)”.
In particolare, ha dichiarato legittimi gli atti di revisione tariffaria dell’amministrazione, nel caso di specie, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER Puglia) e tra i principi enunciati dalla pronuncia si menziona quanto segue.
- All’Amministrazione è riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per la determinazione delle modalità di calcolo della tassa sulla raccolta dei rifiuti e quindi anche nell’applicare il principio della c.d. “copertura dei costi” con l’unico limite che “la tassa così stabilita non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito” (così, Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/01/2021 n. 750);
- “il meccanismo di aggiornamento della tariffa costituisce il principale presidio per assicurare in corso di rapporto il rispetto del già evocato principio di copertura dei costi e non anche la remuneratività in sé del servizio per il concessionario;” . Di conseguenza, il principio citato non deve essere inteso nel senso che deve procurare un profitto in capo al concessionario e assicurargli che ad ogni sua richiesta verranno coperti tutti i costi.
Inoltre, spetta al concessionario provare che la tariffa revisionata non copre i costi di gestione che potrebbero indurlo ad una riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (Cons. di Stato, sez. IV, 25.01.2021 n. 750);
- Per ultimo, il TAR sottolinea che “…la riduzione dei costi di produzione rilevata dall’indice stesso, si rivela neutra rispetto al perseguimento dell’obiettivo della piena copertura economica del servizio. Diversamente opinando e lasciando inalterata la tariffa in presenza di variazioni si consentirebbe al concessionario di incassare maggiori somme, non giustificate dall’andamento dei prezzi, realizzando una ingiustificata locupletazione” e quindi nel caso in cui l’indice ISTAT di riferimento sia negativo, è legittima la riduzione della tariffa rispetto alle annualità precedenti ed è irrilevante rispetto alla copertura dei costi.