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TAR Liguria opere pubbliche finanziate da privato

Pubblichiamo interessante sentenza TAR Liguria n. 328/2023 su opere pubbliche finanziate da privato, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 50/2016, sulla normativa applicabile e sul sindacato degli giudice amministrativo sulle scelte del privato.

All'applicazione dell'articolo, che esclude le fattispecie dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, non osta il fatto che la costruzione - realizzata senza oneri per l'amministrazione che acquisirà poi la proprietà del bene senza oneri, né diretti né indiretti - arrechi una utilità al privato: l’operazione gratuita è pur sempre sorretta da un interesse patrimoniale o, comunque, da un’utilità in capo a chi sopporta il sacrificio economico, a differenza di quanto accade nella donazione e nelle liberalità atipiche., caratterizzate dalla natura non patrimoniale dell’interesse del disponente.

Nella fattispecie di cui all’art. 20 non si applicano le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti, né per l’assenso a realizzare l’opera prestato dall’Amministrazione in favore del soggetto privato, né per l’assegnazione dei contratti di appalto da quest’ultimo agli esecutori materiali dei lavori.

Trattandosi di una costruzione di pubblico interesse, valgono pur sempre i principi generali di matrice pubblicistica stabiliti dall’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i contratti “esclusi” dalla sfera operativa del codice, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Il sindacato del giudice amministrativo sulle determinazioni adottate dal privato nella scelta del contraente cui affidare la costruzione della scogliera è circoscritto alla verifica del rispetto dei suddetti principi, oltre che della logicità e ragionevolezza delle decisioni assunte.