← Indietro

TAR Catania: la TARI si paga anche sugli specchi d'acqua

È assoggettabile alla TARI l’intera area portuale, compresi gli specchi d’acqua dei posti barca.

È quanto stabilito dal TAR Catania con la sentenza n. 2792 del 17/9/2021 che ha respinto il ricorso di una società che gestisce un’area portuale, la quale impugnava il Regolamento TARI e le tariffe che prevedevano la tassazione dell’intera area portuale affidata alla gestione della società, ivi compreso l’intero specchio acqueo.

Il primo motivo di ricorso eccepito dalla società riguardava il vizio di carenza di potestà impositiva del Comune, sostenendo che “nei porti turistici, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non spettano ai comuni.

Il collegio respingeva l’eccezione in quanto dove non esistano specifiche riserve di competenza in favore di enti diversi dai Comuni, la competenza, in ordine a ciascuna parte del proprio territorio per il servizio di igiene urbana, si espande anche con riguardo alle aree che facciano parte del Demanio Marittimo Regionale.

La società ricorrente eccepiva, inoltre, la sussistenza dei vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità, per contraddizione, irragionevolezza, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, in quanto è stata assoggettata a TARI l’intera estensione della concessione demaniale ivi compreso l’intero specchio acqueo annesso all’area demaniale in gestione, ossia un bene che di per sé sfugge logicamente dal novero di quelli suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani.”

Tuttavia, il collegio respingeva anche tale eccezione, seguendo l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui la concezione di "aree scoperte" utilizzata dalla normativa sulla tassa rifiuti non deve fermarsi al dato “solido” di suolo come terraferma, ma occorre porre l’attenzione sulla finalità perseguita dalla norma, cioè di eliminare tutti i rifiuti urbani per pubblica igiene e salubrità.

Di conseguenza, sono tassabili tutte le superfici utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui la superficie stessa è composta e dal mezzo (terrestre o novale) utilizzato per fruire della superficie.

La superficie da considerare è sempre quella complessivamente considerata, occupata o detenuta e non già solo la parte eventualmente utilizzata in un dato momento; le norme, infatti, per ragioni di oggettiva predeterminatezza del presupposto impositivo, impongono di considerare l'intera superficie potenzialmente produttiva di rifiuti.