Svolgimento funzioni amministrative "in house" rilevante IVA
Non sono considerabili "contributi", ma corrispettivi per lo svolgimento di prestazioni di servizi le somme che una Regione riconosce alla propria società in house per lo svolgimento di diversi compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale, sulla base di un contratto di servizio, anche per conto di enti ai quali sono state conferite le predette funzioni.
Richiamando i precedenti interventi di prassi, e ribadendo la qualifica soggettiva ai fini IVA della società in house in quanto soggetti commerciali, circa la sussistenza del presupposto oggettivo (prestazioni di servizi "a titolo oneroso") l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 316/2022 è dell'avviso che "pur rilevando che nel nuovo contratto di servizio con la Regione BETA non si rinviene una chiara qualificazione delle somme erogate all'istante, è ragionevole desumere che la regolamentazione del concreto assetto degli interessi delle parti, in merito, in particolare, agli obblighi posti a carico della società istante per il raggiungimento di determinati standard qualitativi e quantitativi di esecuzione delle attività affidate, ai tempi di esecuzione, agli obblighi di rendicontazione dei costi sostenuti nello svolgimento delle citate attività, agli oneri finanziari posti a carico dell'Azienda nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, presuppone la sussistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, caratterizzato dal vincolo di effettiva corrispettività tra l'attività finanziata e le somme erogate, che, pertanto, vanno assoggettate al tributo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972." Prosegue poi specificando che: "Peraltro, avendo riguardo alla specifica natura delle funzioni assegnate alla società istante, coerentemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza unionale, il fatto che l'attività di cui trattasi consista nell'esercizio di funzioni conferite e regolamentate dalla legge, per uno scopo di interesse generale, è irrilevante per valutare se tale attività costituisca prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (sentenza del 2 giugno 2016, Lajvér, C263/15, punto 42)."
Circa poi la detraibilità dell'IVA sui costi sostenuti per effettuare le attività finanziate dalla Regione, l'Agenzia ribadisce il diritto alla detrazione nella misura in cui tali beni siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo.
Ne deriva che, in conformità ai principi generali dell'Iva, in linea di principio, e fatta la salva la ricorrenza di circostanze specifiche, la società in house ha diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta per l'acquisto di beni e servizi, se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l'effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione, essendo a tal fine ininfluente la qualificazione delle somme erogate per il finanziamento dell'attività svolta.