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Svolgimento del consiglio comunale in video collegamento

Il Ministero dell’Interno ha risposto con Parere n.40965 del 20.12.2024, pubblicato in questi giorni, a quesito in materia di Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio. Nel caso in esame, il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale riserva al sindaco la valutazione sulle modalità della singola seduta (cfr. TAR Molise, sentenza n.211 dell'11.07.2023).

In particolare, il Viminale evidenzia quanto segue: si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla questione rappresentata da alcuni consiglieri di minoranza del Comune di … in ordine alla disciplina della convocazione del consiglio comunale che può essere svolto anche in modalità telematica, come previsto dal relativo regolamento adottato in materia.

Gli esponenti hanno segnalato che, nonostante esista tale specifica disciplina, è stata rigettata l'istanza di alcuni consiglieri che hanno chiesto di partecipare al consiglio da remoto "per impedimenti sanitari e familiari". Si fa presente che, in merito alla convocazione del consiglio, l'articolo 4, comma 1, del regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica prevede che "il Sindaco/Presidente convoca le sedute del Consiglio secondo le modalità di cui al Regolamento generale del Consiglio comunale …", mentre il comma 2 dello stesso articolo dispone che l'avviso di convocazione deve contenere l'espressa indicazione che la seduta si svolge in videoconferenza.

Ad avviso dei consiglieri di minoranza, il predetto regolamento all'articolo 1 riconosce in capo al sindaco/presidente un potere illimitato tale da consentire al medesimo di decidere arbitrariamente la modalità di svolgimento delle sedute del consiglio da remoto. Al riguardo, come è noto, questa Amministrazione ha diramato, in materia di riunioni in modalità di videoconferenza o in modalità mista, la circolare n.33 del 19 aprile 2022 con la quale è stato precisato che si rendeva necessaria l'adozione da parte degli enti locali di un apposito regolamento recante la disciplina delle sedute in videoconferenza, considerato che, una volta cessato lo stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica, non avrebbe più potuto trovare applicazione l'art.73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Nel caso esaminato, si fa presente che l'art.1 del regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, adottato dal comune di …, prevede "il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono su decisione del Sindaco/Presidente mediante videoconferenza da remoto."

Di conseguenza, deve ritenersi che, anche le sedute in forma mista previste dall'art.8 del predetto regolamento, si possono tenere solo su decisione del sindaco/presidente del consiglio. In merito alla discrezionalità riservata al sindaco, si ritiene utile segnalare che il TAR Molise, con sentenza n.211 dell'11.07.2023, nell'esaminare un ricorso avverso la delibera di approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute di consiglio e di giunta in videoconferenza, ha preso atto che, in base al regolamento impugnato, "la valutazione sulle modalità della singola seduta è lasciata, quindi, al responsabile apprezzamento del sindaco all'atto in cui dispone la singola convocazione".

Tanto premesso, l'ente, nella propria autonomia, potrebbe valutare l'opportunità di adottare una normativa regolamentare volta a declinare in modo puntuale le situazioni in cui possa essere richiesta dai consiglieri la convocazione in modalità videoconferenza o in modalità mista.