← Indietro

Svincolo quote di avanzo solo a certe condizioni

L’art. 3 comma 12 quater del DL 215/2023 “Milleproroghe” come emendato alla Camera estende di un anno l’ambito di applicazione della norma che consente agli enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP.

Come rileva il Servizio Studi della Camera, il comma 12-quater interviene – estendendone l’ambito applicativo di un anno – sul comma 822 della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2022 (2023) da parte dell’organo esecutivo, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 del D.Lgs. n. 118 del 2011), sono autorizzati, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

Il comma 823 stabilisce che le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative delle disposizioni illustrate sono state stabilite dal D.M. MEF 27 aprile 2023.

Come evidenziato nel DM MEF 27 aprile 2023, l’art. 1 comma 822 Legge 197/2023 si riferisce a quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte in caso di completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era destinato, secondo le modalità richieste dall'amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti; di pieno finanziamento di interventi in corso di realizzazione disposto negli esercizi precedenti cui hanno concorso risorse proprie dell'ente.

Non costituiscono quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte i trasferimenti

a) erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute quali ad esempio i Fondi del PNRR e del PNC, esclusa la quota dei trasferimenti riguardanti spese rendicontate finanziate negli esercizi precedenti con risorse proprie;

b) per i quali e' prevista dal legislatore in via preventiva la restituzione o la compensazione delle risorse non utilizzate sulla base di rendicontazioni, verifiche dell'utilizzo delle risorse ricevute o certificazioni, ad esempio la certificazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022;

c) che hanno finanziato obbligazioni giuridiche perfezionate o spese per le quali sono state formalmente attivate le procedure di affidamento;

d) erogati per la realizzazione di interventi di sostegno di natura assistenziale, sociale ed economico a favore di terzi, se non e' dimostrata la completa attuazione dell'intervento nei confronti dei beneficiari;

e) riguardanti interventi in corso di realizzazione finanziati negli esercizi precedenti con altri trasferimenti, e non con risorse proprie come previsto dal comma 1, lettera b);

f) non ancora erogati, in quanto a seguito della comunicazione riguardante la conclusione o il finanziamento dell'intervento l'amministrazione erogante non puo' procedere all'erogazione di un contributo non necessario.

In applicazione dei commi 822 e 823 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in sede di approvazione del rendiconto 2023 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono svincolare quote vincolate del risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del medesimo rendiconto da parte dell'organo esecutivo, attraverso apposita delibera del medesimo organo esecutivo che:

a) nell'ambito delle voci dell'allegato a/2 al rendiconto 2023, approvato dall'organo esecutivo, individua le risorse vincolate nel risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte, con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

b) attribuisce alle risorse di cui alla lettera a) le destinazioni previste dall'art. 1, comma 822, della citata legge n. 197 del 2022. Tali risorse conservano la natura di quote vincolate.

c) autorizza le variazioni del bilancio di previsione che dispongono l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione di cui alla lettera a) per gli interventi di cui alla lettera b), da attuare previa comunicazione dello svincolo all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale utilizzo delle risorse attraverso la costituzione di Fondi e accantonamenti è autorizzato previa individuazione dei criteri e dei tempi di attuazione degli interventi da realizzare a seguito dello svincolo.

La comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato precisa se lo svincolo delle risorse è effettuato a seguito della completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era destinato o a seguito del pieno finanziamento degli interventi disposto negli esercizi precedenti, cui hanno concorso risorse proprie dell'ente, e indica il vincolo attribuito ai trasferimenti non utilizzati e i relativi tempi di attuazione.