Svincolo di avanzi per il turismo
Il DL 198/2022 in conversione in legge, all’art. 16 – ter interviene sulla norma della legge di bilancio 2023 che disciplina lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, al fine di inserire, tra le potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica.
Nello specifico, il comma 822 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell’organo esecutivo, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011) sono autorizzati, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per le seguenti finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
L’articolo 16-bis in esame aggiunge la lettera c-bis), prevedendo la possibilità di utilizzo delle risorse svincolate per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione che esercitano la propria attività nei comuni classificati come montani della dorsale appenninica che si trovino nella condizione di aver subito, nel periodo che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023, una diminuzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La novella normativa prevede:
Art. 16-ter. – (Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali) – 1. All’articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente” ».