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Svincolo delle somme accantonate per perdite società partecipate

La Corte dei Conti Sicilia ha risposto, con delibera 25/2021, ad un quesito di Comune che, dopo aver richiamato il testo del primo comma dell’art. 21 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, ha chiesto di conoscere il parere della Sezione in ordine alla portata applicativa dell’ultima parte della disposizione, la quale prevede che “nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”, domandando, in particolare, se, nel caso in cui l’assemblea dei soci, anche in un momento successivo all’approvazione del bilancio, deliberi la copertura della perdita con l’utilizzo di riserve, utili portati a nuovo e/o riduzione del capitale sociale, l’importo in precedenza accantonato sia “reso disponibile”, svincolando le relative somme.

Secondo la Corte dei Conti, le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate sono disciplinate anche dalla richiamata regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi.

Questo momento, per quanto attiene alla fattispecie in esame, ad avviso della Sezione, non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale; la copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata.

In definitiva, la società partecipata può deliberare il ripiano in qualunque periodo dell’esercizio e non vi sono preclusioni di ordine temporale limitanti l’operatività dell’ultima parte del 1° comma dell’art. 21 sotto il profilo del riflesso contabile dell’operazione sulla misura degli accantonamenti della partecipante, che, tuttavia, potrà procedere alla liberazione della quota accantonata solo dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle delibere e la conseguente effettiva copertura delle perdite pregresse.

L’operazione prefigurata, di per sé lecita, può essere posta in essere solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite e nei limiti in cui sia compatibile il principio di prudenza che deve necessariamente governare le scelte gestionali delle pubbliche amministrazioni.