Svincolo dell’avanzo di amministrazione
Dopo la modifica portata dalla Legge 15/2022, di conversione del DL 228/2021, sarà possibile procedere anche nel 2022 allo svincolo di parte dell’avanzo di amministrazione vincolato 2021.
La norma di riferimento è l’art. 109 comma 1 ter del DL 18/2020, che dispone ora: "In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021".
Come rilevato dalla Camera nei lavori preparatori sulla norma, gli enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.
Dal tenore del comma aggiuntivo nel suo complesso, parrebbe che le risorse oggetto di svincolo siano quelle statali, originariamente vincolate a determinati interventi, che gli enti interessati dalla disposizione non hanno impiegato (in tutto o anche solo in parte) e non impegneranno poiché gli stessi interventi si sono già conclusi, ovvero "sono già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie" (cioè dei medesimi enti).