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Svincolo della quota accantonata a fondo rischi nel risultato di amministrazione

La Corte dei conti Veneto è intervenuta con parere n. 148/2022 in merito alla possibilità di operare uno svincolo dell’importo accantonato nel fondo rischi contenzioso per le relative spese potenziali, "modificando la composizione del risultato di amministrazione 2021 e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero per le finalità che l’amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall’art. 287 del TUEL", a seguito di pronuncia definitiva favorevole sulla questione legittimante l’accantonamento stesso.

I magistrati hanno ricordato che una questione non dissimile a quella rappresentata nel quesito oggetto di esame è stata affrontata dalla Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti, con la pronuncia n. 238/2017, la quale ha, prima di tutto, puntualmente inquadrato in termini giuridici il rischio derivante da contenzioso come “un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo”, ispirandosi a quanto stabilito nell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, con particolare riferimento alla lettera h, la quale riporta che con il fondo contenzioso “si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso)”. Conseguentemente, nel corso del citato parere, la stessa Sezione ha affermato che “le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.

Tali assunti segnano, dunque, uno spartiacque tra la potenzialità della realizzazione del rischio che giustifica l’accantonamento ex ante e quanto, invece, effettivamente accaduto ex post, all’esito favorevole o sfavorevole del giudizio da cui deriva il rischio e ne segna le sorti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, solo fino a quando non si sia determinato l’esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale - qualsivoglia sia la natura del giudizio da cui origina il pericolo della passività relativa - non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all’uopo costituito; ciò sarà, invece, consentito a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo e, quindi, con decorrenza ex tunc ed operatività pro futuro.

Analogamente, in caso di giudizio concluso a favore dell’ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero di amministrazione.