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Svincolo avanzo di amministrazione

L’art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di svincolare l’avanzo con delibera di Giunta che approva lo schema di rendiconto.

In particolare, la norma consente, come nei due anni precedenti, in sede di approvazione del rendiconto 2021 da parte dell'organo esecutivo di svincolare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

La nuova norma prevede:

5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « all’esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all’esercizio 2021 e all’esercizio 2022, con riferimento rispettiva[1]mente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021.