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Superbonus: pratica complicata per le società in house

Per beneficiare del superbonus e cedere il relativo credito, le società in house dovranno acquisire, in veste di gestore del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica per conto del Comune e per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell'edificio condominiale, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società "in house providing" senza poter ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva.

In assenza di tale documentazione, l'ente non potrà essere qualificato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio e beneficiare dell'agevolazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell'edificio. Lo chiarisce la Risposta n. 572/2021.

In merito all'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, da esercitarsi secondo le modalità definite dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847, del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, del 22 febbraio prot. n. 51374, e del 30 marzo 2021, prot. n. 83933, rientra tra gli adempimenti necessari alla fruizione dell'agevolazione in esame l'acquisizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. L'Istante chiedeva se potesse farsi rilasciare una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà nella quale si attestasse che la detta società avesse i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di "in house providing".

Tuttavia, la circolare n. 30/E del 2020, al paragrafo 6.8, ha fornito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da acquisire all'atto di apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate per l'esercizio dell'opzione, rinviando, per quanto nello stesso non previsto, alle disposizioni contenute nelle circolari n. 19/E dell'8 luglio 2020 e n. 24/E del 2020.

Nel citato elenco, con riferimento ai soggetti di cui al citato comma 9, lett. c), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per l'attestazione della sussistenza del requisito soggettivo non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva ma della documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società "in house providing ", che rispondono ai requisiti della legislazione europea.