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Superbonus del 110% anche per IACP e loro società in house

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020 e la circolare n. 24/E emanata in medesima data, l'Agenzia delle entrate rende operative le disposizioni dell'art. 119 del D.L. 76/2020 o Decreto "Rilancio", che ha introdotto la detrazione IRPEF al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente.

Con il provvedimento viene approvato anche il modello di Comunicazione che consente di fruire, dal prossimo 15 ottobre, dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Conformemente all'art. 119 c. 9 del D.L. Rilancio, il bonus è utilizzabile anche dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o enti.