Superbonus: calcolo limite di spesa per gli immobili in concessione
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, a particolari condizioni, possono beneficiare del c.d. "superbonus" (art. 119 D.L. decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) sugli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel comma 10bis dell'articolo 119) e nei quali vengono svolte attività rientranti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997). In questi casi, occorre determinare il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) (v. circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E e con la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E)
Per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, si potrà usufruire del Superbonus, ma con le modalità ordinarie previste dal comma 8bis dell'articolo 119 del decreto.
Lo chiarisce la Risposta n. 2/2024 dell'Agenzia delle entrate, in continuità con la nota 3/E/2023).