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Superbonus anche per le palestre scolastiche ad uso promiscuo

In presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica da parte di una Associazione sportiva dilettantistica su palestre ad uso promiscuo di proprietà del comune, ma solo per la parte adibita a spogliatoi. Lo conferma la Risposta n. 515/2021. L'Associazione ha in concessione l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, tra cui la struttura denominata "Palestra Scuola Media" per l'espletamento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo, nonché dei servizi ad essi inerenti e chiedeva se potesse fruire del superbonus sugli interventi che intendeva eseguire nel predetto immobile.

L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio che alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche "agli interventi effettuati", dalle "associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi". Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell'immobile in virtù di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell'immobile "a spogliatoio" per lo svolgimento della proprie attività.

Nel caso in esame, la Convenzione avente ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in maniera non esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dalla stesso ente comunale per l'attività scolastica) possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della disposizione fiscale relativa al Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione Istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, in base al rinnovo della convenzione, a far data dal 1° settembre 2020, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.