Superbonus ad immobili pubblici in uso a ETS "incapienti"
Con la Risposta n. 610/2021, l'Agenzia delle entrate conferma la possibilità, per una Organizzazione di Volontariato ONLUS che ha sottoscritto una convenzione con il Comune per l'assistenza alle persone fragili o bisognose, con utilizzo di un immobile a fronte di un "Canone ricognitivo", di beneficiare del c.d. Superbonus del 110%, tramite sconto in fattura, per l'esecuzione di interventi di miglioramento energetico ed interventi c.d. trainati.
La Convenzione stipulata nella forma della scrittura privata può costituire titolo idoneo a consentire l'applicazione del Superbonus, al fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'ODV abbia la disponibilità giuridica dell'immobile dalla data di sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione. In presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è infatti ammesso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi in relazione anche ad immobili di proprietà dei comuni.
Per quanto riguarda le modalità con le quali si può fruirne, l'Organizzazione di Volontariato lamentata il fatto di essere "incapiente", ovvero avere una imposta inferiore all'importo del credito spettante. In questi casi, l'Agenzia delle entrate chiarisce che "nel presupposto che l'Istante possegga redditi imponibili anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, potrà richiedere, in alternativa, alla detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, lo sconto in fattura".