Superbonus 110% anche per l'ASD che gestisce gli impianti sportivi in convenzione
L'associazione sportiva dilettantistica iscritta nell'apposito Registro istituito dal CONI che ha stipulato una Convenzione con il Comune per la gestione del Palazzetto dello sport, di cui è proprietario, può fruire del superbonus (detrazione fiscale del 110%, anche tramite cessione del relativo credito) ai sensi dell'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), limitatamente ai lavori effettuati su immobili destinati a spogliatoi (art. 119 c. 9 lettera e).
La Convenzione - stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata e soggetta a registrazione in caso d'uso - è, per la Risposta n. 114/2021, un titolo di possesso idoneo al fine di accedere al Superbonus, in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.
In presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all'immobile o parte di esso adibito a spogliatoio.
Per gli ulteriori requisiti di accesso al Superbonus, l'Agenzia rimanda alle circolari n. 24/E e 30/E del 2020.