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Sull'obbligatorietà del PIAO 2022-2024

Molti enti locali si stanno chiedendo se sia opportuno comunque approvare il PIAO 2022-2024, pur in scadenza dei termini, al fine di evitare le sanzioni previste dalla normativa. Proponiamo di seguito una riflessione a tale fine.

Visto l’art. 6 DL 80/2021;

Visto il DPR 81/2022;

Visto il DM 132/2022;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 506 in data 17 febbraio 2022

Considerato che il DPR 81/2022 ha sancito la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), dei Piani precedentemente normati, tra cui:

a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);

c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);

d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);

f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).

Considerato che il PIAO è un documento unico, non la somma di singoli Piani, come ha confermato anche il Consiglio di Stato nel parere n. 506/2022;

Considerato che l’art. 8 del DM 132/2022 dispone al comma 3:

In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Fermo restando che sul concetto “termine approvazione del bilancio di previsione” la dottrina si è divisa tra cui ha considerato la data di effettiva approvazione del bilancio e la data ultima di approvazione del bilancio 2022-2024 (31.08.2022)

Pur ammettendo la seconda interpretazione di cui sopra, il termine ultimo di approvazione del PIAO 2022-2024 sarebbe scaduto il 28.12.2022

Tenuto conto che la mancata approvazione del PIAO 2022 comporta la possibile applicazione delle seguenti sanzioni:

a) divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti (articolo 10, comma 5, Dlgs 150/2009);

b) impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (articolo 10, comma 5, Dlgs 150/2009)

c) applicazione, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro.

In riferimento all’obbligo di approvazione, seppur tardiva del PIAO 2022-2024 riteniamo:

  1. Necessario per gli enti che non hanno approvato, anche uno solo, i piani soppressi di cui DPR 81/2022;
  2. Non necessario, anche se opportuno, per gli enti che hanno approvato separatamente tutti i piani soppressi di cui DPR 81/2022, prima del 15 luglio 2022, data di entrata in vigore dello stesso DPR 81/2022;
  3. Necessario per gli enti che hanno approvato separatamente tutti i piani soppressi di cui DPR 81/2022, ma (tutti od alcuni di essi) dopo il 15 luglio 2022, data di entrata in vigore dello stesso DPR 81/2022.