Sulla revisione prezzi difficoltà finanziarie
L’art. 60 del Dlgs 36/2023 nuovo codice degli appalti dispone che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Emerge chiaramente la difficoltà applicativa di questa disposizione, che rischia di creare non pochi problemi finanziari (competenza e cassa) agli enti locali, visto che le somme accantonate per imprevisti servono soprattutto per altre esigenze tecniche che emergono durante la realizzazione dei lavori; le somme derivanti da ribassi d’asta molto spesso devono addirittura essere restituite all’ente erogante; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante sono quasi sempre vincolate e quindi indisponibili.