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Sulla delibera di autorizzazione all’esercizio provvisorio

Il principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione”.

Il DM Interno 24.12.2024 di rinvio termini approvazione bilancio 2025-2027 al 28.02.2025 non ha indicato motivazioni, richiamando semplicemente la richiesta di rinvio dell’Anci (“vista la lettera del 27 novembre 2024 con la quale l’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l’Unione province d’Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 31 marzo 2025, con un quadro finanziario più certo a seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

Ci si chiede se gli enti locali devono deliberare espressamente il ricorso all’esercizio provvisorio, ovvero se le motivazioni di cui dispone il paragrafo di cui sopra possono essere inserite nella delibera di approvazione del bilancio.

A questa domanda ha dato risposta Arconet con la FAQ n. 54, laddove è evidenziato che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM di rinvio nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.

Detto questo, nulla vieta, come molti Comuni ritengono, di ricorrere a tale deliberazione, ormai desueta e non in linea al principio di economia degli atti amministrativi, ma non certo illegittima.